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Spesometro
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Per mwawspesometro si intende la comunicazione dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate che i soggetti passivi dell'mwbaimposta sul valore aggiunto (IVA) devono presentare ogni anno all'mwbqAgenzia delle entrate.
Lo spesometro è utilizzato dall'Agenzia delle Entrate con lo scopo di limitare l'evasione fiscale sia ai fini delle mwbwimposte dirette che in materia IVA.
Contents
• Storia
• Note
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Storia
La sua origine normativa risale all' "elenco clienti e fornitori" e specificatamente nell'art. 29 del mwdqDecreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 1972cite-ref-normattiva-it-a-1-0[1]. I soggetti interessati dovevano compilare un modello prestampato inserendo la lista e gli importi delle fatture clienti e fornitori. Nell'elenco andavano indicati i dati anagrafici dei clienti e dei fornitori e gli importi dei corrispettivi e delle imposte oggetto delle fatture e delle bollette doganali.
Tale onere venne abrograto nel 1994cite-ref-2[2], in un'ottica di semplificazione.
Nel 2010cite-ref-normattiva-it-3-0[3] è stato reintrodotto l'onere di comunicare i dati rilevanti ai fini IVA riprendendo le modalità previste dall'elenco clienti e fornitori. Tale adempimento ha preso il nome di "spesometro" ovvero "nuovi elenchi clienti e fornitori".
Nel 2016cite-ref-4[4] viene modificato l'art 21 ed inserito l'art 21 bis al D.L. 78/2010 prevedendo due nuove comunicazioni in cui segnalare anche il valore del credito o del debito IVA. Esse sono:
-la comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture emesse e ricevute;
-la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche.
Dal 1 gennaio 2019 con l'entrata in vigore della mwjafatturazione elettronica viene sostanzialmente meno lo strumento dello spesometro. Tale novità non ha coinvolto le attività transfrontaliere che sono tenute ad un obbligo di comunicazione chiamato anche "Esterometro" introdotto dall'art. 3 bis del D.lgs. 127/2015cite-ref-5[5].
Soggetti passivi
Devono presentare la comunicazione telematica dello spesometro tutti i soggetti passivi IVA (ad esempio le mwkwimprese o i lavoratori autonomi titolari di mwlapartita IVA).
- le amministrazioni pubbliche per i dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finalicite-ref-8[8];
- i produttori agricoli esonerati ai sensi dell’art. 34, comma 6 del DPR 633/72cite-ref-normattiva-it-a-1-1[1];
- i contribuenti che adottano il regime forfettario e i c.d. "contribuenti minimi";
- i produttori agricoli che esercitano un'attività in zone montane;
-la mwqwPubblica Amministrazione e le Amministrazioni autonome;
-i contribuenti titolari di partita IVA che hanno aderito alla fatturazione elettronica.
Dal 1º gennaio 2019, con l'introduzione della mwrgfattura elettronica, la legge di Bilancio 2018, ha previsto che l’obbligo dell'utilizzo dello Spesometro rimarrà soltanto per le operazioni per le quali non è stata emessa o ricevuta una fattura attraverso il Sistema di Interecambio (mwrwSDI).
Disciplina
Lo spesometro è disciplinato dall'art. 21 del mwsgdecreto legge 78 del 2010cite-ref-normattiva-it-3-1[3] e non è altro che un'elaborazione delle fatture IVA e delle vendite al dettaglio ad acquirenti stranieri. Su base trimestrale i soggetti passivi devono trasmettere telematicamente i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e di quelle ricevute e registrate ai sensi del DPR n. 633 del 1972, come le bollette doganali e i dati delle relative variazioni. Tale comunicazione va fatta entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. L'elaborazione produce un file nel formato prestabilito. La trasmissione all'Agenzia delle entrate può essere effettuata direttamente dal contribuente, se preventivamente registrato al servizio Entratel, oppure tramite un intermediario autorizzato.
Dal 2013 l'Agenzia delle Entrate, in ottica di semplificazione, ha previsto l'utilizzo della c.d. comunicazione polivalentecite-ref-9[9]
Nuovo spesometro
• i dati identificativi del soggetto a cui si riferisce la comunicazione;
• i dati delle controparti e, per ognuna, i dati delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento.
Per creare il file si può utilizzare l’apposito software di compilazione messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
Il file va firmato digitalmente e per la firma si possono usare tre metodi alternativi:
• un certificato di firma qualificata rilasciato da una autorità di certificazione riconosciuta;
• il servizio di mwzqfirma elettronica basata sui certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate, disponibile sulle piattaforme Desktop Telematico e Entratel Multifile;
• la funzione di sigillo disponibile nell’interfaccia web Fatture e Corrispettivi.
Riforme legislative e superamento dello Spesometro
• la facoltà di optare per la comunicazione semestrale anziché trimestrale a regime;
• la possibilità di fornire informazioni anagrafiche e dell'operazione semplificate consistenti nella possibilità di comunicare: la partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o il mwegcodice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, la data della fattura, il numero della fattura, la base imponibile, l'aliquota applicata all'imposta, la tipologia dell'operazione ai fini IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;
• se le fatture emesse e ricevute sono di importo inferiore ai 300 euro e sono registrate cumulativamente è possibile trasmettere un documento cumulativo in cui si indicano per le fatture emesse il numero e data del documento, la partita IVA del cedente/prestatore, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta o laddove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione e per le fatture ricevute il numero e la data di registrazione del documento, la partita IVA del cessionario/mwfqcommittente, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta o laddove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronicacite-ref-14[14], anche fra privati, a partire dal 1 gennaio 2019 viene meno l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute dato che questi dati verranno acquisiti direttamente dall'Amministrazione finanziaria. La comunicazione dati fatture ("Spesometro") rimarrà soltanto per quelle operazioni in cui non sia stata emessa o ricevuta fattura tramite il sistema di interscambio mwgwSDI.
Riferimenti normativi
• mwhwDPR 11 novembre 1972, n. 633.
• Art. 6 del mwigDecreto legge 10 giugno 1994, n. 357.
• mwjqDecreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
• Art. 3 bis mwkaDecreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
• mwkwDecreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.
• Art 1 ter del mwlgDecreto legge 16 ottobre 2017, n. 148
• mwmqLegge 27 dicembre 2017, n. 205.
Note
cite-note-normattiva-it-a-11. ↑ mwogDPR 11 novembre 1972, n. 633.
cite-note-22. ↑ ai sensi dell'art. 6 del mwpgDecreto legge 10 giugno 1994, n. 357.
cite-note-normattiva-it-33. ↑ mwraDecreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
cite-note-44. ↑ mwsaDecreto legge 22 ottobre 2016, n. 193.
cite-note-55. ↑ mwtaDecreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
cite-note-66. ↑ mwuamwuqinformazionefiscale.it, mwughttps://www.informazionefiscale.it/?page=amp&id_article=2254mwuw Titolo mancante per url mwvaurl (aiuto).
cite-note-77. ↑ mwwgmwwwipsoa.it, mwxahttps://www.ipsoa.it/wkpedia/spesometromwxq Titolo mancante per url mwxgurl (aiuto).
cite-note-88. ↑ in seguito al collegato fiscale della mwzaLegge 27 dicembre 2017, n. 205.
cite-note-99. ↑ mw0amw0qagenziaentrate.gov.it, mw0ghttps://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/344988/Provvedimento+2+agosto+2013+spesometro_Comunicazione_operazioni_Iva_Totale.pdf/172e6a51-62d7-5b37-3c41-e44609b0a332mw0w Titolo mancante per url mw1aurl (aiuto).
cite-note-1010. ↑ mw2gmw2wagenziaentrate.gov.it, mw3ahttps://www.agenziaentrate.gov.it/portale/it/web/guest/schede/comunicazioni/dati-fatture-c.d.-nuovo-spesometro-/scheda-informativa-dati-fatture-c.d.-nuovo-spesometromw3q Titolo mancante per url mw3gurl (aiuto).
cite-note-1111. ↑ mw5aDecreto legge 16 ottobre 2017, n. 148.
cite-note-1212. ↑ mw6amw6qagenziaentrate.gov.it, mw6ghttps://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-05-02-2018-pubblicato-il-05-02-2018mw6w Titolo mancante per url mw7aurl (aiuto).
cite-note-1313. ↑ mw8gmw8wiltributario.it, mw9ahttps://iltributario.it/bussola/spesometromw9q Titolo mancante per url mw9gurl (aiuto).
cite-note-1414. ↑ mw-aLegge 27 dicembre 2017, n. 205.
Bibliografia
• A. Contrino-G. Corasaniti-E. della Valle-A. Marcheselli-E. Marello-G. Marini-S.M. Messina-M.Trivellin, mwaqaFondamenti di Diritto tributario, ed. II, Milano, CEDAM-Wolters Kluwer, 2022.
• A. Contrino-A. Marcheselli-E.Marello, mwaqiCodice tributario, Torino, Giappichelli Editore, 2020.
Voci correlate
• mwaqyAccertamento tributario
• mwaqgImposta sul valore aggiunto
• mwaqoAcquisti esentasse
• mwaq4Redditometro
• mwaraFattura elettronica
• mwariAgenzia delle entrate
Collegamenti esterni
• mwaryhttps://iltributario.it/bussola/spesometro
• mwarkhttps://www.ipsoa.it/wkpedia/spesometro
• mwarwhttps://www.informazionefiscale.it/?page=amp&id_article=2254
• mwar8https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/344988/Provvedimento+2+agosto+2013+spesometro_Comunicazione_operazioni_Iva_Totale.pdf/172e6a51-62d7-5b37-3c41-e44609b0a332
• mwasihttps://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-05-02-2018-pubblicato-il-05-02-2018